Spaziotremila

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A campagna ormai quasi ultimata nella maggior
parte delle regioni italiane, l’Agea, contravvenendo alle disposizioni
del Ministro Alemanno e forzando le interpretazioni di Bruxelles ha diffuso
la lettera circolare n.5.
Tale lettera, che reca la data del 31 gennaio
scorso, pervenuta alla nostra e ad altre Organizzazioni nella prima settimana
di febbraio, ripropone l’obbligo di riportare, giorno per giorno, i dati
della lavorazione dei frantoi di cui agli art. 8 e 9 del Regolamento CEE
2366/98, (già risultanti dalla contabilità standardizzata)
sul “Registro giornaliero dell’attività di molitura”.
In sostanza si mira a far rientrare dalla finestra
quanto l’Associazione Fratoiani d’Italia, ad inizio campagna, aveva fatto
uscire dalla porta.
Ci sorprende la pervicace insistenza con la quale
l’Agea - che con la conversione in legge del Decreto relativo alla sua
ristrutturazione ha peraltro perduto anche taluni poteri di interpretazione
della normativa comunitaria rientrati nella competenza del MIPAF - continua
a trattare la questione della contabilità giornaliera dei frantoi
in spregio allo spirito e alla lettera della normativa comunitaria oltre
che all’impegno pubblicamente assunto al Convegno di Firenze dal Ministro
Alemanno su tale problema.
Basti ricordare in proposito che per quanto riguarda
il Ministro, attraverso un suo comunicato del 26 ottobre 2001 fu esplicitamente
precisato che tra gli adempimenti obbligatori non rientravano quelli “connessi
alla nuova modulistica introdotta dall’AGEA con apposita circolare del
luglio 2001.”
Per le Autorità comunitarie invece è
stata determinante l’affermazione - peraltro risultante dalla semplice
lettura dei Regolamenti - che non è previsto “in modo esplicito
l’obbligo della compilazione dei totali delle registrazioni giornaliere”.
Inoltre l’Associazione Frantoiani d’Italia, mentre
ribadisce la “nullità” delle circolari Agea, in quanto non produttive
di effetti verso terzi, ne ricorda il contrasto con l’interpretazione del
Direttore generale del FEOGA Sig, Milton - per il quale il Registro in
questione “non esiste” - (anche se i frantoiani sono comunque tenuti alla
contabilità giornaliera già risultante dagli altri Registri
obbligatori), e le contraddizioni dello stesso documento Agea del 31gennaio
laddove, nel secondo capoverso, si legge che l’utilizzo del Registro di
lavorazione “risulta oltremodo opportuno” (ma non obbligatorio) perché
consentirebbe “l’immediata identificazione del frantoi e una ordinata gestione
dei dati di contabilità”.
Non si comprende come da tale “opportunità”
- che non è certo l’imposizione di un obbligo - scaturisca, all’ultimo
capoverso, la “sanzionabilità” per quei frantoi che non hanno riempito
giornalmente il discusso Registro.
Tutto ciò premesso, l’Associazione Frantoiani
d’Italia ha ritenuto inutile elevare ulteriori proteste contro chi non
vuol sentire e, schierandosi come sempre a fianco delle imprese di frangitura,
si dichiara disponibile a contestare nelle sedi legali eventuali verbali
che considerassero come inadempienza quella che è solo una legittima
difesa dalle angherie e dai soprusi a danno della categoria.
In conclusione, quindi, in caso di contestazioni
invitiamo i frantoiani a trasmettere (ai numeri di fax 06/8073702 - 8076060)
le necessarie documentazioni per organizzare una tempestiva difesa.
Dopo le numerose esperienze negative degli anni
ottanta in tema di depurazione lo sviluppo tecnologico intervenuto nell’ultimo
periodo consente un nuovo approccio con le metodologie da applicare ai
singoli frantoi.
In questa ottica ha suscitato notevole interesse un progetto del CNR
recentemente presentato agli esperti del settore - tra cui in primo luogo
i rappresentanti dell’Associazione “Frantoiani d’Italia” - che consentirà
di ridurre drasticamente l’impatto ambientale dovuto allo smaltimento sul
suolo dei reflui attraverso un impianto di riciclaggio per la produzione
di “compost” ottenuto dal recupero delle sanse umide e delle acque di vegetazione.
Si tratta di un processo tecnologico che sta per entrare nella fase
di commercializzazione e che consente il superamento degli inconvenienti
dovuti al recupero ai fini agronomici dei reflui “tal quali” .
Il sistema permette di trattare direttamente in frantoio i sottoprodotti
della lavorazione delle olive e di fornire un prodotto finale confezionato
non percolante, non maleodorante, di facile trasporto e stoccaggio, direttamente
gestibile anche a livello commerciale. I prototipi messi a punto dalla
ditta Verdegiglio - macchine agricole - di Monopoli (Bari) sono capaci
di rispondere alle esigenze sia dei frantoi a tre fasi con la produzione
di sansa e acqua, che dei frantoi a due fasi con la produzione delle sole
sanse umide. In sostanza si tratta di un “modulo”, di dimensioni compatibili
con la struttura di qualunque frantoio per il suo modesto ingombro, che
miscela i sottoprodotti della lavorazione delle olive con altri sottoprodotti
agricoli di facile reperimento ottenendone un materiale destinato in via
prioritaria al reintegro delle caratteristiche del suolo assicurando in
particolare un aumento della fertilità negli uliveti. Ora i risultati
della ricerca patrocinata dal CNR di Perugia e diretta dall’autorevole
esperto Prof. Fontanazza attendono una “conferma sul campo” per verificarne
i risultati concreti e specialmente la validità, per il frantoiano,
del rapporto costi-benefici. Le ragioni che hanno indotto i ricercatori
del CNR a percorrere questa strada sono bene illustrate nella relazione
accompagnatoria del progetto che si esprime nei termini che seguono: “Le
sansa umida, sottoprodotto della nuova tecnologia estrattiva a due fasi,
presenta la caratteristica di non essere gradita dai sansifici per l’elevata
umidità; pertanto si è posto il problema del suo smaltimento.
Tale problema in realtà non sussiste, se si considera la possibilità
dello spandimento in campo delle sanse “tal quali” previsto dalla Legge
574/96. L’utilizzazione agronomica ha tuttavia evidenziato talune problematiche
di gestione per il percolamento della sansa nel corso del trasporto, così
come per l’emissione di forti odori sulla fase di spandimento, se successiva
a lunghi periodi di stoccaggio. In effetti la distribuzione diretta in
campo può avvenire non appena le condizioni climatiche e la praticabilità
dei terreni lo consentano, comunque sempre in periodi lontani dall’epoca
di ripresa vegetativa. Una soluzione a tale inconveniente è stata
individuata sul compostaggio della sansa umida con foglie e rametti su
aia (piazzola di compostaggio), favorendo la trasformazione attraverso
periodici rivoltamenti. Quest’ultima tecnica, nonostante risulti la più
interessante in termini di caratteristiche del prodotto ottenibile, per
le realtà medie frantoiane presenta alcuni inconvenienti gestionali
di tipo logico ed economico - in relazione agli spazi necessari da destinare
al cumulo e al passaggio delle macchine che operano il rivoltamento - che
determinano un costo elevato dell’intervento. Tutto questo giustifica i
risultati contrastanti e le opinioni differenziate sui reali benefici,
ovvero sui possibili effetti negativi, che l’applicazione dei reflui oleari
“tal quali” ha sul suolo e sui comparti ambientali limitrofi. Il fatto
che l’applicazione dei reflui oleari “tal quali”, cioè non sottoposti
ad alcun trattamento correttivo e/o migliorativo, abbia dato e possa dare
risposte, sul suolo e sulle culture, diverse e contraddittorie, non deve
sorprendere se si considera che i potenziali siti nei quali tali reflui
vengono distribuiti sono caratterizzati da:
1) grande diversità di tipologia, natura e propietà chimiche,
chimico-fisiche e biologiche dei suoli;
2) differenti regimi irrigui e pratiche agronomiche attuate;
3) diversità del clima e quindi della piovosità.
Di qui l’idea di ottenere, prima dell’applicazione al suolo, un refluo
contenente sostanza organica parzialmente stabilizzata e matura, che abbia
già un carattere “umico” ben sviluppato in maniera da risultare
di sicuro beneficio per la fertilità del suolo ed abbia perso o
almeno minimizzato il contenuto di quei componenti che possono rappresentare
un rischio di tossicità per le colture e di contaminazione dei comparti
ambientali limitrofi.”
Nella campagna in corso si sono intensificati
- specialmente ad opera degli agenti del Corpo forestale e delle guardie
ambientali delle Province e dei Comuni - le contestazioni ai frantoiani
per illeciti amministrativi commessi in materia di utilizzo delle acque
di vegetazione. I rilievi mossi agli operatori nascono dagli equivoci sulla
“nozione di rifiuto” e sulla pretesa di considerare come tali e quindi
di assoggettarli alla relativa disciplina sia i reflui che le sanse umide
ignorando l’esistenza della Legge 574/96. Nell’affrontare questo problema
occorre tenere conto, a monte, di ciò che è alla base della
nozione di rifiuto ed in particolare di una recente decisione della Cassazione
che ha definito il concetto di “disfarsi” previsto dalla legge.
La Cassazione ha in sostanza chiarito che “disfarsi”
si concreta nel momento della decisione di avviare sostanze o materiali
allo smaltimento o recupero, introducendo quindi un elemento del tutto
soggettivo.
Ebbene, mai come nel nostro caso l’intenzione
di procedere all’utilizzo agronomico delle acque si manifesta chiaramente
fin dal momento della comunicazione preventiva al Sindaco e quindi nasce
ancora prima che le acque siano prodotte. A parte questo aspetto pregiudiziale
e la natura di “legge speciale” della 574/96 si riportano le seguenti considerazioni
che sono da opporre in sede di contestazione per l’omessa annotazione nel
“Registro dei rifiuti”, previsto dal Decreto Ronchi, delle acque reflue
utilizzate come ammendanti:
1) il Decreto Legislativo 152 del 11 maggio
1999 all’articolo 38 ribadisce la cogenza della Legge 574/96 precisando
che sono fatte salve le norme in essa indicate;
2) la circolare del 28 giugno 1998 del Ministero
dell’Ambiente ha precisato che i materiali, le sostanze e gli oggetti,
originati da cicli produttivi, dei quali il detentore non si disfi o non
abbia l’obbligo o l’intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca
a sistemi di raccolta e trasporto rifiuti, di recupero o smaltimento, se
hanno già le caratteristiche di materie prime secondarie e sono
destinate in modo oggettivo ed effettivo all’impiego diretto di un ciclo
produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non al regime
dei rifiuti.
3) l’art.8 del Decreto Ronchi esclude l’applicazione
della disciplina sui rifiuti “alle sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell’attività agricola” tra cui rientrano sicuramente le acque e
le sanse umide per le quali una normativa specifica disciplina l’utilizzo
agronomico.
In relazione a quanto precede appare indubbio
che i reflui dei frantoi riutilizzati in processi produttivi (quale è
l’uso come ammendanti agricoli) non possono essere trattati come rifiuti
e quindi non devono essere riportati nell’apposito Registro e tanto meno
essere scortati, in occasione della loro movimentazione, dal formulario
previsto per i rifiuti. Per contro, ove il frantoio intenda disfarsi del
sottoprodotto, avviandolo allo smaltimento presso Aziende specificamente
autorizzate al trattamento dei rifiuti, c’è l’obbligo del rispetto
puntuale della normativa sugli stessi rifiuti prevista dal Decreto Ronchi.
In questo caso, ma solo in questo, il frantoiano dovrà provvedere
alla registrazione del sottoprodotto sull’apposito Registro dei rifiuti
in entrata al momento della loro produzione e in uscita o in scarico al
momento del loro trasferimento, provvedendo altresì a riempire l’apposito
formulario per la scorta degli stessi durante il trasporto.
Come noto anche i frantoiani, al pari degli altri
datori di lavoro, sono tenuti ad applicare il D. Lgs. n.° 626 del 19
settembre 1994 sulla sicurezza che nella sua laboriosa attuazione ha creato
problemi non sempre facilmente risolvibili dalle piccole imprese.
Peraltro l’inosservanza di questa normativa comporta
una serie di pesanti sanzioni, oltre a dar luogo all’applicazione, da parte
dell’INAIL, della cosiddetta “rivalsa” e cioè dell’addebito all’azienda
del costo degli eventuali infortuni.
Ebbene, nonostante la sua onerosità per
gli imprenditori, che hanno dovuto adeguarsi questo provvedimento; a sette
anni dalla sua entrata in vigore, viene giudicato insufficiente e subisce
una formale condanna da parte della Corte di Giustizia Europea.
Il massimo Organo giudicante della Comunità
ha infatti affermato che, la disciplina italiana rappresenta una “trasposizione
incompleta della Direttiva CEE n.° 89/391 sulla sicurezza e sulla salute
dei lavoratori”.
La sentenza, emessa dalla 5° Sezione della
Corte, rischia ora di invalidare non solo quanto le aziende hanno fatto
per regolarizzare la propria posizione ai sensi del D. Lgs. 626/94, ma
anche tutte le misure conseguenziali compresi i collegamenti con l’art.
2087 Codice Civile che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare
misure di tutela dell’integrità fisica e della personalità
morale dei prestatori d’opera.
I punti sui quali la Corte Europea ha dichiarato
il D. Lgs. 626/94 contrario al diritto comunitario riguardano:
1) la mancata prescrizione per il datore di lavoro
di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul posto
di lavoro;
2) l’assenza di indicazione sulla possibilità
di ricorrere ai servizi di protezione e prevenzione esterni, ogni qualvolta
risultino non sufficienti le competenze interne all’azienda;
3) la mancanza di indicazioni circa le capacità
e le attitudini che devono avere coloro che sono indicati come responsabili
delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali.
Inoltre la Corte di Giustizia ha rilevato che
i rischi professionali che devono essere oggetto di valutazione non possono
essere stabiliti una volta per tutte, ma necessitano di un costante monitoraggio
a seconda dello sviluppo progressivo delle condizioni di lavoro e delle
evoluzioni tecnologiche relative a tali rischi.
Come appare da questa elencazione le critiche
nei confronti del legislatore italiano sono piuttosto vaghe e certamente
il Governo italiano si adopererà per rispondere alle accuse mossegli
adducendo valide motivazioni a favore delle scelte operate con D.Lgs. 626/94
e sue interpretazioni.