(Il-Frantoio) P1-102
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Il Frantoio 
Organo ufficiale dell' Associazione Nazionale"Frantoiani d' Italia"
Direttore responsabile edizione su carta e telematica: Franz Rodi-Morabito 
   
    In questo numero troverete:
    pag.4 
1
Errare è umano perseverare è diabolico
Le contorsioni interpretative dell’AGEA sull’utilizzo
dei “registri giornalieri”
di F. Picone

A campagna ormai quasi ultimata nella maggior parte delle regioni italiane, l’Agea, contravvenendo alle disposizioni del Ministro Alemanno e forzando le interpretazioni di Bruxelles ha diffuso la lettera circolare n.5.
Tale lettera, che reca la data del 31 gennaio scorso, pervenuta alla nostra e ad altre Organizzazioni nella prima settimana di febbraio, ripropone l’obbligo di riportare, giorno per giorno, i dati della lavorazione dei frantoi di cui agli art. 8 e 9 del Regolamento CEE 2366/98, (già risultanti dalla contabilità standardizzata) sul “Registro giornaliero dell’attività di molitura”.
In sostanza si mira a far rientrare dalla finestra quanto l’Associazione Fratoiani d’Italia, ad inizio campagna, aveva fatto uscire dalla porta.
Ci sorprende la pervicace insistenza con la quale l’Agea - che con la conversione in legge del Decreto relativo alla sua ristrutturazione ha peraltro perduto anche taluni poteri di interpretazione della normativa comunitaria rientrati nella competenza del MIPAF - continua a trattare la questione della contabilità giornaliera dei frantoi in spregio allo spirito e alla lettera della normativa comunitaria oltre che all’impegno pubblicamente assunto al Convegno di Firenze dal Ministro Alemanno su tale problema.
Basti ricordare in proposito che per quanto riguarda il Ministro, attraverso un suo comunicato del 26 ottobre 2001 fu esplicitamente precisato che tra gli adempimenti obbligatori non rientravano quelli “connessi alla nuova modulistica introdotta dall’AGEA con apposita circolare del luglio 2001.”
Per le Autorità comunitarie invece è stata determinante l’affermazione - peraltro risultante dalla semplice lettura dei Regolamenti - che non è previsto “in modo esplicito l’obbligo della compilazione dei totali delle registrazioni giornaliere”.
Inoltre l’Associazione Frantoiani d’Italia, mentre ribadisce la “nullità” delle circolari Agea, in quanto non produttive di effetti verso terzi, ne ricorda il contrasto con l’interpretazione del Direttore generale del FEOGA Sig, Milton - per il quale il Registro in questione “non esiste” - (anche se i frantoiani sono comunque tenuti alla contabilità giornaliera già risultante dagli altri Registri obbligatori), e le contraddizioni dello stesso documento Agea del 31gennaio laddove, nel secondo capoverso, si legge che l’utilizzo del Registro di lavorazione “risulta oltremodo opportuno” (ma non obbligatorio) perché consentirebbe “l’immediata identificazione del frantoi e una ordinata gestione dei dati di contabilità”.
Non si comprende come da tale “opportunità” - che non è certo l’imposizione di un obbligo - scaturisca, all’ultimo capoverso, la “sanzionabilità” per quei frantoi che non hanno riempito giornalmente il discusso Registro.
Tutto ciò premesso, l’Associazione Frantoiani d’Italia ha ritenuto inutile elevare ulteriori proteste contro chi non vuol sentire e, schierandosi come sempre a fianco delle imprese di frangitura, si dichiara disponibile a contestare nelle sedi legali eventuali verbali che considerassero come inadempienza quella che è solo una legittima difesa dalle angherie e dai soprusi a danno della categoria.
In conclusione, quindi, in caso di contestazioni invitiamo i frantoiani a trasmettere (ai numeri di fax 06/8073702 - 8076060) le necessarie documentazioni per organizzare una tempestiva difesa.  



2
Associazione Interprofessionale olio d’oliva : “Cicero pro domo sua”
Questioni di potere impediscono il varo di una valida e seria struttura fra i componenti del settore
di Fra. Pic.
E’ trascorso ormai oltre un anno dalla costituzione della Associazione Interprofessionale per l’olio d’oliva per iniziativa delle Organizzazioni agricole, Unioni di produttori ed Associazioni industriali.
Da allora tale Associazione, che avrebbe dovuto predisporre programmi operativi per migliorare le condizioni di commercializzazione e vendita dell’olio d’oliva italiano, non ha trovato il modo di risolvere neppure l’assetto organizzativo globale della stessa con l’integrazione dei rappresentanti delle imprese di trasformazione.
Talune delle Organizzazioni promotrici - che a voce sostengono la difesa degli interessi dell’intera filiera dell’olio d’oliva nazionale - perseguono soltanto interessi di parrocchia dando la sensazione che non si pensa a programmi di sviluppo ma piuttosto a quello di accaparrarsi i fondi previsti dal Regolamento CEE 1513/2001 che saranno operativi dal novembre 2002.
Questi fondi dovrebbero essere destinati a migliorare le condizioni di commercializzazione del prodotto nazionale, ad identificare la quantità e la qualità prodotta fino alla loro messa in bottiglia, e a certificare la qualità stessa del prodotto.
E’ chiaro che tali finalità, per non ripetere gli errori del passato, si potranno raggiungere soltanto se l’intera filiera olearia partecipi e contribuisca alla realizzazione dei programmi.
E’ ovvio che in tale filiera debbano necessariamente figurare le organizzazioni dei frantoiani e particolarmente l’Associazione “Frantoiani d’Italia” , unica al momento riconosciuta con decreto del MIPAF.
La partecipazione del mondo della produzione e del mondo dei confezionatori alla succitata Associazione non potrà mai rispondere alla finalità prevista dalla norma comunitaria, in quanto i produttori olivicoli hanno soltanto il possesso delle olive mentre ai confezionatori occorre il prodotto olio detenuto al 90% dai frantoiani.
L’esclusione dell’Associazione Frantoiani d’Italia dall’accordo e dalla Associazione in questione, benchè sia stata ufficialmente richiesta, lascia indubbiamente perplessi e la “Frantoiani d’Italia” sta interessando gli Organi comunitari e nazionali su tale anomalia che rischia di far sperperare decine di miliardi senza che vengano migliorate le condizioni di commercializzazione del prodotto, di certificazione e di tracciabilità dello stesso come l’Unione Europea vorrebbe. 

3
Un progetto patrocinato dal CNR  -
Tecnologie innovative in frantoio per riciclare sanse e acque  Franco Fanelli

Dopo le numerose esperienze negative degli anni ottanta in tema di depurazione lo sviluppo tecnologico intervenuto nell’ultimo periodo consente un nuovo approccio con le metodologie da applicare ai singoli frantoi.
In questa ottica ha suscitato notevole interesse un progetto del CNR recentemente presentato agli esperti del settore - tra cui in primo luogo i rappresentanti dell’Associazione “Frantoiani d’Italia” - che consentirà di ridurre drasticamente l’impatto ambientale dovuto allo smaltimento sul suolo dei reflui attraverso un impianto di riciclaggio per la produzione di “compost” ottenuto dal recupero delle sanse umide e delle acque di vegetazione.
Si tratta di un processo tecnologico che sta per entrare nella fase di commercializzazione e che consente il superamento degli inconvenienti dovuti al recupero ai fini agronomici dei reflui “tal quali” .
Il sistema permette di trattare direttamente in frantoio i sottoprodotti della lavorazione delle olive e di fornire un prodotto finale confezionato non percolante, non maleodorante, di facile trasporto e stoccaggio, direttamente gestibile anche a livello commerciale. I prototipi messi a punto dalla ditta Verdegiglio - macchine agricole - di Monopoli (Bari) sono capaci di rispondere alle esigenze sia dei frantoi a tre fasi con la produzione di sansa e acqua, che dei frantoi a due fasi con la produzione delle sole sanse umide. In sostanza si tratta di un “modulo”, di dimensioni compatibili con la struttura di qualunque frantoio per il suo modesto ingombro, che miscela i sottoprodotti della lavorazione delle olive con altri sottoprodotti agricoli di facile reperimento ottenendone un materiale destinato in via prioritaria al reintegro delle caratteristiche del suolo assicurando in particolare un aumento della fertilità negli uliveti. Ora i risultati della ricerca patrocinata dal CNR di Perugia e diretta dall’autorevole esperto Prof. Fontanazza attendono una “conferma sul campo” per verificarne i risultati concreti e specialmente la validità, per il frantoiano, del rapporto costi-benefici. Le ragioni che hanno indotto i ricercatori del CNR a percorrere questa strada sono bene illustrate nella relazione accompagnatoria del progetto che si esprime nei termini che seguono: “Le sansa umida, sottoprodotto della nuova tecnologia estrattiva a due fasi, presenta la caratteristica di non essere gradita dai sansifici per l’elevata umidità; pertanto si è posto il problema del suo smaltimento. Tale problema in realtà non sussiste, se si considera la possibilità dello spandimento in campo delle sanse “tal quali” previsto dalla Legge 574/96. L’utilizzazione agronomica ha tuttavia evidenziato talune problematiche di gestione per il percolamento della sansa nel corso del trasporto, così come per l’emissione di forti odori sulla fase di spandimento, se successiva a lunghi periodi di stoccaggio. In effetti la distribuzione diretta in campo può avvenire non appena le condizioni climatiche e la praticabilità dei terreni lo consentano, comunque sempre in periodi lontani dall’epoca di ripresa vegetativa. Una soluzione a tale inconveniente è stata individuata sul compostaggio della sansa umida con foglie e rametti su aia (piazzola di compostaggio), favorendo la trasformazione attraverso periodici rivoltamenti. Quest’ultima tecnica, nonostante risulti la più interessante in termini di caratteristiche del prodotto ottenibile, per le realtà medie frantoiane presenta alcuni inconvenienti gestionali di tipo logico ed economico - in relazione agli spazi necessari da destinare al cumulo e al passaggio delle macchine che operano il rivoltamento - che determinano un costo elevato dell’intervento. Tutto questo giustifica i risultati contrastanti e le opinioni differenziate sui reali benefici, ovvero sui possibili effetti negativi, che l’applicazione dei reflui oleari “tal quali” ha sul suolo e sui comparti ambientali limitrofi. Il fatto che l’applicazione dei reflui oleari “tal quali”, cioè non sottoposti ad alcun trattamento correttivo e/o migliorativo, abbia dato e possa dare risposte, sul suolo e sulle culture, diverse e contraddittorie, non deve sorprendere se si considera che i potenziali siti nei quali tali reflui vengono distribuiti sono caratterizzati da:
1) grande diversità di tipologia, natura e propietà chimiche, chimico-fisiche e biologiche dei suoli;
2) differenti regimi irrigui e pratiche agronomiche attuate;
3) diversità del clima e quindi della piovosità.
Di qui l’idea di ottenere, prima dell’applicazione al suolo, un refluo contenente sostanza organica parzialmente stabilizzata e matura, che abbia già un carattere “umico” ben sviluppato in maniera da risultare di sicuro beneficio per la fertilità del suolo ed abbia perso o almeno minimizzato il contenuto di quei componenti che possono rappresentare un rischio di tossicità per le colture e di contaminazione dei comparti ambientali limitrofi.” 



4
I reflui dei frantoi non sono rifiuti - Un equivoco alla base delle contestazioni  di F. F.

 Nella campagna in corso si sono intensificati - specialmente ad opera degli agenti del Corpo forestale e delle guardie ambientali delle Province e dei Comuni - le contestazioni ai frantoiani per illeciti amministrativi commessi in materia di utilizzo delle acque di vegetazione. I rilievi mossi agli operatori nascono dagli equivoci sulla “nozione di rifiuto” e sulla pretesa di considerare come tali e quindi di assoggettarli alla relativa disciplina sia i reflui che le sanse umide ignorando l’esistenza della Legge 574/96. Nell’affrontare questo problema occorre tenere conto, a monte, di ciò che è alla base della nozione di rifiuto ed in particolare di una recente decisione della Cassazione che ha definito il concetto di “disfarsi” previsto dalla legge.
La Cassazione ha in sostanza chiarito che “disfarsi” si concreta nel momento della decisione di avviare sostanze o materiali allo smaltimento o recupero, introducendo quindi un elemento del tutto soggettivo.
Ebbene, mai come nel nostro caso l’intenzione di procedere all’utilizzo agronomico delle acque si manifesta chiaramente fin dal momento della comunicazione preventiva al Sindaco e quindi nasce ancora prima che le acque siano prodotte. A parte questo aspetto pregiudiziale e la natura di “legge speciale” della 574/96 si riportano le seguenti considerazioni che sono da opporre in sede di contestazione per l’omessa annotazione nel “Registro dei rifiuti”, previsto dal Decreto Ronchi, delle acque reflue utilizzate come ammendanti:
1)  il Decreto Legislativo 152 del 11 maggio 1999 all’articolo 38 ribadisce la cogenza della Legge 574/96 precisando che sono fatte salve le norme in essa indicate;
2) la circolare del 28 giugno 1998 del Ministero dell’Ambiente ha precisato che i materiali, le sostanze e gli oggetti, originati da cicli produttivi, dei quali il detentore non si disfi o non abbia l’obbligo o l’intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta e trasporto rifiuti, di recupero o smaltimento, se hanno già le caratteristiche di materie prime secondarie e sono destinate in modo oggettivo ed effettivo all’impiego diretto di un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non al regime dei rifiuti.
3) l’art.8 del Decreto Ronchi esclude l’applicazione della disciplina sui rifiuti “alle sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola” tra cui rientrano sicuramente le acque e le sanse umide per le quali una normativa specifica disciplina l’utilizzo agronomico.
In relazione a quanto precede appare indubbio che i reflui dei frantoi riutilizzati in processi produttivi (quale è l’uso come ammendanti agricoli) non possono essere trattati come rifiuti e quindi non devono essere riportati nell’apposito Registro e tanto meno essere scortati, in occasione della loro movimentazione, dal formulario previsto per i rifiuti. Per contro, ove il frantoio intenda disfarsi del sottoprodotto, avviandolo allo smaltimento presso Aziende specificamente autorizzate al trattamento dei rifiuti, c’è l’obbligo del rispetto puntuale della normativa sugli stessi rifiuti prevista dal Decreto Ronchi. In questo caso, ma solo in questo, il frantoiano dovrà provvedere alla registrazione del sottoprodotto sull’apposito Registro dei rifiuti in entrata al momento della loro produzione e in uscita o in scarico al momento del loro trasferimento, provvedendo altresì a riempire l’apposito formulario per la scorta degli stessi durante il trasporto.


 
5
La sicurezza nei posti di lavoro
La Corte di Giustizia Europea giudica insufficente la normativa italiana

Come noto anche i frantoiani, al pari degli altri datori di lavoro, sono tenuti ad applicare il D. Lgs. n.° 626 del 19 settembre 1994 sulla sicurezza che nella sua laboriosa attuazione ha creato problemi non sempre facilmente risolvibili dalle piccole imprese.
Peraltro l’inosservanza di questa normativa comporta una serie di pesanti sanzioni, oltre a dar luogo all’applicazione, da parte dell’INAIL, della cosiddetta “rivalsa” e cioè dell’addebito all’azienda del costo degli eventuali infortuni.
Ebbene, nonostante la sua onerosità per gli imprenditori, che hanno dovuto adeguarsi questo provvedimento; a sette anni dalla sua entrata in vigore, viene giudicato insufficiente e subisce una formale condanna da parte della Corte di Giustizia Europea.
Il massimo Organo giudicante della Comunità ha infatti affermato che, la disciplina italiana rappresenta una “trasposizione incompleta della Direttiva CEE n.° 89/391 sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori”.
La sentenza, emessa dalla 5° Sezione della Corte, rischia ora di invalidare non solo quanto le aziende hanno fatto per regolarizzare la propria posizione ai sensi del D. Lgs. 626/94, ma anche tutte le misure conseguenziali compresi i collegamenti con l’art. 2087 Codice Civile che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare misure di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori d’opera.
I punti sui quali la Corte Europea ha dichiarato il D. Lgs. 626/94 contrario al diritto comunitario riguardano:
1) la mancata prescrizione per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul posto di lavoro;
2) l’assenza di indicazione sulla possibilità di ricorrere ai servizi di protezione e prevenzione esterni, ogni qualvolta risultino non sufficienti le competenze interne all’azienda;
3) la mancanza di indicazioni circa le capacità e le attitudini che devono avere coloro che sono indicati come responsabili delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali.
Inoltre la Corte di Giustizia ha rilevato che i rischi professionali che devono essere oggetto di valutazione non possono essere stabiliti una volta per tutte, ma necessitano di un costante monitoraggio a seconda dello sviluppo progressivo delle condizioni di lavoro e delle evoluzioni tecnologiche relative a tali rischi.
Come appare da questa elencazione le critiche nei confronti del legislatore italiano sono piuttosto vaghe e certamente il Governo italiano si adopererà per rispondere alle accuse mossegli adducendo valide motivazioni a favore delle scelte operate con D.Lgs. 626/94 e sue interpretazioni. 



 
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